Trattamento fiscale della riserva di rivalutazione: qualche chiarimento

L’articolo 110 del Decreto Legislativo 104/2020 ha recentemente riproposto a condizioni favorevoli il regime di rivalutazione degli attivi delle imprese. Tuttavia, le nuove indicazioni richiedono necessariamente una rivalutazione attenta per quanto concerne gli aspetti civilistici e fiscali legati al trattamento della porzione di patrimonio netto rilevata in contropartita dall’incremento del valore dei beni.

In questo senso è opportuno prima di tutto ricordare che, secondo l’articolo 13 della Legge 342/2000, il saldo che risulta dalle rivalutazioni effettuate dovrà essere imputato al capitale o, in alternativa, accantonato in una riserva appositamente designata con riferimento alla legge derogatoria.

Ne deriva che il processo rivalutativo prevede che il patrimonio netto accolga il saldo attivo calcolato al netto dell’eventuale imposta sostitutiva da sostenere a fronte del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti. È inoltre importante tenere presente che nei casi in cui l’importo in questione non venga direttamente imputato al capitale, la riserva designata a cui abbiamo accennato poco sopra dovrà essere classificata alla voce A.III relativa al patrimonio netto, in piena conformità alle indicazioni incluse nei principi contabili Oic 28, Oic 16, Oic 24.

Sarà inoltre compito del legislatore regolare le eventuali conseguenze legate ai vari utilizzi della riserva, come ad esempio la copertura di possibili perdite, la distribuzione ai soci, l’aumento del capitale sociale e via discorrendo.

La disciplina civilistica per la gestione del bilancio della riserva

L’articolo 13, comma 2, 342/2000 detta una disciplina civilistica specifica per gestire il bilancio della riserva cui viene destinato il saldo delle rivalutazioni. Nello specifico, riporta che “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile.”

Quest significa che, nel caso non sia utilizzata per la copertura delle perdite, la riserva potrà essere diminuita nel rispetto del regime civilistico che opera da garanzia all’integrità del patrimonio, e applicata in caso di riduzione volontaria del capitale sociale. Tale decisione dovrà sempre essere presa nell’ambito di un’assemblea straordinaria e la riduzione dovrà esser perfezionata dopo novanta giorni da giorno di iscrizione del Registro delle Imprese. Fanno eccezione, naturalmente, le eventuali opposizioni anteriori all’iscrizione da parte di creditori sociali.

Se la riserva viene utilizzata a copertura delle perdite, la legge vieta invece di distribuire gli utili fino a che la riserva non sia reintegrata o ridotta in misura corrispondente e comunque sempre previa convocazione ufficiale dell’assemblea straordinaria.

Nessuna delle modalità di utilizzo che abbiamo appena indicato presenta alcuna conseguenza fiscale poiché, dal punto di vista tributario, la riserva è in regime di sospensione d’imposta: l’importo accantonato è tassato esclusivamente nel caso in cui sia attribuito ai soci o ai partecipanti, anche quando imputato a incremento di capitale per poi procedere alla delibera di riduzione del capitale sociale.

In quest’ultima casistica, si verificherà l’assoggettamento a imposizione del capitale rimborsato al socio fino a concorrenza della parte di capitale formata dalla riserva (articolo 13, comma 4, L. 342/2000), pur con una base imponibile ridotta dal credito di imposta pari all’ammontare imposta sostitutiva pagata per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori (articolo 4, comma 2, D.M. 86/2002).

Anche l’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) ribadisce che “è soltanto l’ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione mediante distribuzione della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta, ovvero mediante riduzione del capitale sociale in precedenza aumentato per effetto dell’appostazione della riserva in questione, a essere suscettibile di generare materia imponibile in capo alla società ed ai soci.”

Tale indicazione è contenuta nella norma di comportamento n. 211.

Dal momento che, in conclusione, l’utilizzo della riserva a copertura di perdite o per l’eliminazione di un disavanzo di fusione costituisce un atto privo di rilevanza fiscale e che la distribuzione della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta è suscettibile di tassazione, la riserva può rientrare nella categoria delle riserve in sospensione d’imposta imponibili soltanto in caso di distribuzione, e non in quella delle riserve imponibili in ogni caso di utilizzo (cfr. articolo 172, comma 5, Tuir).

L’AIDC precisa che “l’agevolazione consistente nel riconoscimento dei maggiori valori fiscali a fronte del pagamento dell’imposta sostitutiva viene concessa solo fino a quando tali maggiori valori restano al servizio dell’impresa o vengono per essa utilizzati, mentre l’agevolazione viene meno nel caso in cui tali maggiori valori fuoriescano dall’esercizio dell’impresa in quanto attribuiti ai soci.”

Quando la tassazione non ha luogo?

Anche laddove si verifichi una distribuzione della riserva, la tassazione non si verificherà nelle seguenti circostanze:

  • L’impresa adotta la rivalutazione senza opzione per il riconoscimento fiscale del maggior valore.
  • L’impresa si avvale dell’istituto dell’affrancamento della riserva e applica imposta sostitutiva del 10%.
  • La rivalutazione è eseguita da soggetti in contabilità semplificata, che non vedono applicata la disciplina del saldo attivo di rivalutazione (articolo 9, comma 2, D.M. 162/2001).

In questi tre casi, l’importo corrispondente al saldo attivo è svincolato dal regime di sospensione d’imposta e la frazione di patrimonio netto può essere assimilata a una riserva di utile liberamente distribuibile ai soci.

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