Società di capitale cancellate con debiti? L’Agenzia delle entrate non si arrende ed attacca i soci

La cassazione con l’ordinanza N.10678 del 04 aprile 2022 ha consolidato ormai l’orientamento che si è sviluppato in questi ultimi anni relativo alla facoltà dell’Amministrazione finanziaria di agire contri gli ex soci di una società cancellata dal registro delle imprese con debiti verso l’Erario.

La Corte di Cassazione con la sentenza sopra citata ha respinto il ricorso di due ex soci di una società estinta e confermato il verdetto dei gradi di merito in quanto, sia la Ctp che la Ctr Veneto, avevano statuito la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei due ex soci della società cancellata.

L’amministrazione finanziaria può quindi agire contro gli ex soci di una società estinta anche se non hanno percepito utili risultanti dal bilancio finale di liquidazione. Secondo gli Ermellini la possibilità di sopravvenienze attive o l’esistenza di diritti non contemplati nel bilancio finale giustificano l’interesse dell’agenzia delle entrate a procurarsi un titolo in considerazione della natura dinamica dello stesso interesse.

I due ex soci della società cancellata avevano proposto ricorso verso gli avvisi di accertamento a loro notificati appellandosi all’ articolo 2495 cc che così recita al terzo comma : ”…ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi…” I soci sostenevano di non aver ricevuto nulla a titolo di utili in sede di liquidazione e quindi non dovevano rispondere dei maggiori tributi accertati dall’Agenzia delle Entrate.

La Cassazione nel respingere i ricorsi dei due ex soci ha sostenuto che la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto non è dirimente ai fini dell’interesse ad agire del fisco creditore; si può porre il caso, infatti, di diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con la sola esclusione delle mere pretese.

In definitiva, ha concluso la Cassazione, la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (vedi cassazione sezioni unite NN.619/2021,29117/2018 e 9672/2018).

In conclusione, secondo la Cassazione, è del tutto irrilevante ai fini della legittimazione ad agire verso il socio che quest’ultimo abbia percepito attivo in sede di liquidazione, rappresentando quest’ultimo, solo il limite della responsabilità del socio per i debiti della società estinta.

L’interesse dell’Agenzia delle entrate ad agire nei confronti dei soci di una società estinta ha natura dinamica ed i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata anche senza aver ricevuto alcun riparto dal bilancio finale di liquidazione.

A parere dello scrivente studio c’è un evidente contrasto tra la normativa in vigore e l’orientamento delle Commissioni tributarie e la Corte di Cassazione, sarebbe quindi molto opportuno un intervento del legislatore per rendere definitivamente chiara la vicenda che, in questo ultimo periodo, risulta essere molto di attualità.
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