HAI ESTINTO ANTICIPATAMENTE UN FINANZIAMENTO GARANTITO DALLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E VUOI SAPERE SE LA BANCA HA EFFETTUATO CORRETTAMENTE I CONTEGGI? (di Avv. Eva Lorenzi)

Con la cessione del quinto il cliente  ottiene un finanziamento “garantendolo” con il proprio stipendio; infatti la banca preleverà  una quota dello stipendio del cliente o della pensione direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale (in genere nella misura di 1/5 dello stipendio);possono usufruire di tale modalità di rimborso tutti i lavoratori subordinati (ovvero gli impiegati sia in ambito privato che pubblico e gli operai), nonché i lavoratori non subordinati purché operino in maniera continuativa a favore di un’impresa o di un ente pubblico e sempre che il rapporto professionale preveda una durata di almeno 12 mesi.

Purtroppo il finanziamento garantito dalla cessione del quinto è un prodotto estremamente costoso, in quanto prevede costi accessori molto elevati corrisposti contestualmente alla stipula del contratto; spesso però il cliente che ha ottenuto il finanziamento, dopo qualche anno, se ne ha la possibilità, decide di estinguerlo anticipatamente; in tal caso la banca, di prassi, restituisce al cliente delle somme; ma come sono state conteggiate queste somme? Come può il cliente verificarne la correttezza?

Ora, per verificare il corretto operato della banca in caso di estinzione anticipata del finanziamento è necessario conoscere quali costi e onerosi accessori anticipati dal cliente dovranno essergli restituiti, e come dovranno essere conteggiati.

Secondo il quadro normativo vigente ( art. 8 della direttiva 87/102/CEE (poi ripreso dal D.M. dell’8.7.92,  nonché Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 , e in ultimo l’art. 125 sexies del T.U.B., secondo cui  “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore” e che “In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata alla restituzione di parte di tutti i costi sostenuti.

Fino però all’11.9.2019, (data della nota Sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea )i costi rimborsabili, in maniera proporzionale alla durata del contratto erano solo i costi “recurring.”, ovvero i corsi connessi alla durata del contratto di finanziamento, mentre erano esclusi i costi “ up-front” ovvero quelli di gestione dell’apertura della pratica e i costi assicurativi.

 La sentenza Lexitor ha statuito il diritto del consumatore alla riduzione della totalità dei costi sostenuti, includendo così anche i costi “up front”.

Chiarito il principio per cui il consumatore in caso di estinzione anticipata ha diritto alla  riduzione di tutti i costi sostenuti per il finanziamento, l’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario individua -quale criterio da applicarsi per liquidare le somme rimborsabili- quello c.d. della pro rata temporis (locuzione latina che significa “in proporzione al tempo”) per cui prima verrà estinto il finanziamento rispetto al termine contrattualmente predeterminato, maggiori saranno i costi  che dovranno essere rimborsati al cliente.

Ora, il criterio della pro rata temporis prevede che  ciascuna delle voci di costo rimborsabili dovrà essere moltiplicata per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente.

Quindi se Tizio decide di estinguere un finanziamento di 10 anni, in 5, dovrà moltiplicare l’importo di ogni costo per il 50%.

E cosa succede se la Banca ha inserito espressamente nel contratto un metodo “alternativo” di calcolo dei costi da restituire in caso di estinzione anticipata?

In forza del consolidato orientamento dell’ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), ad eccezione delle polizze assicurative (per le quali l’art. 22, comma 15-quater, D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, ha ammesso l’applicabilità di un metodo di calcolo alternativo a quello tradizionale) altri metodi alternativi di computo del rimborso non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente, e dovrà pertanto applicarsi il principio del pro rata temporis. (cfr. art. 125-sexies TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento ISVAP n. Decisione N. 2163 del 02 marzo 2017 Pag. 4/6 35/2010)

COME OTTENERE IL RIMBORSO

Innanzitutto si premette che la prescrizione del diritto al rimborso dei costi accessori versati alla sottoscrizione del contratto ha  durata decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata del prestito.

Qualora il cliente voglia procedere contro la banca ma abbia smarrito tutta la documentazione, si rammenta che è  possibile richiederla alla stessa finanziaria, la quale sarà obbligata a conservare e consegnare al cliente ogni documento, purché relativo al rapporto di credito, risalente agli ultimi dieci anni.

Ciò premesso, il cliente potrà formalizzare la propria pretesa mediante il reclamo da trasmettere all’istituto bancario; in seguito alla mancata risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento della missiva, ovvero successivamente all’eventuale riscontro negativo da parte della finanziaria, il cliente potrà proporre:

  • il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario,che presenta il vantaggio di avere tempi contenuti e costi irrisori, ma decisioni non vincolanti;
  • in alternativa, il cliente potrà instaurare un giudizio civile che ha tempi più lunghi e costi più elevati ma le sue pronunce sono vincolanti e l’istruttoria risulterà più approfondita di quella dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.

Avv. Eva Lorenzi, 5 ottobre 2020

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