Esterometro 2022 e operazioni passive comunitarie: facciamo il punto della situazione

L’esterometro 2022 cambia con le operazioni effettuate a partire dallo scorso 1° gennaio: si modificano quindi le modalità con cui sarà necessario comunicare le operazioni svolte con soggetti esteri. In considerazione di tali novità, è importante che imprese e professionisti abbiano chiaro il quadro della situazione al fine di non subire pesanti ripercussioni sulla loro attività.

In particolare per quanto riguarda l’individuazione delle operazioni passive a cui applicare la nuova procedure, vogliamo quindi offrire alcuni chiarimenti.

Cosa significa “operazioni effettuate”?

Iniziamo col definire innanzitutto cosa significa “operazioni effettuate”: ci si riferisce al momento in cui la merce parte oppure al suo arrivo, quando l’operazione e la relativa fattura vengono inserite nei registri IVA?

Va da sé che una distinzione tanto importante potrebbe generare notevoli differenze, specialmente laddove la merce in questione fosse partita, ipoteticamente, nel dicembre del 2021 per giungere a destinazione soltanto nel gennaio del 2022.

Come regolarsi, dunque?

Il nostro suggerimento è di fare riferimento alla nuova modalità di invio per tutte le operazioni registrate nel 2022 e che rientrano nelle liquidazioni del medesimo anno.

Esterometro 2022 e reverse change: attenzione all’autofattura

È importante tenere presente che le modifiche all’esterometro 2022 non fanno riferimento soltanto alle procedure informatiche. Al contrario, bisognerà sempre considerare che, a partire da quest’anno, è richiesta la creazione di un file contenente i dati di ogni singolo record (ovvero di ogni singola operazione), e che tale file dovrà essere sempre inviato su base mensile, nello specifico entro il giorno 15 del mese successivo.

È facile notare la differenza rispetto a quanto avveniva in passato, quando le operazioni registrate facevano invece riferimento a un file trimestrale che, per l’appunto, doveva essere inviato ogni tre mesi.

In questo senso, le complicazioni per le operazioni passive potrebbero essere maggiori, specialmente nell’ottica del reverse change (ossia l’adempimento Iva che ricade sul cessionario/committente e non sul prestatore/cedente). L’articolo 1, comma 1103, della legge di Bilancio 2021 stabilisce infatti che, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati finora trasmessi tramite l’esterometro dovranno essere necessariamente inviati all’Agenzia delle Entrate con il Sistema di Interscambio utilizzando il consueto formato XML della fattura elettronica.

Il committente dovrà annotare nei propri registri vendite sia le fatture emesse che i relativi corrispettivi, inserendo poi la medesima operazione anche nel registro acquisti nel caso potesse e volesse esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.  All’interno dei registri vendite, queste annotazioni saranno riportate nel quadro VJ della dichiarazione, che prevede la possibilità di indicare diversi campi per ogni operazione con soggetti esteri che dovesse appunto comportare l’applicazione del reverse change. Per quanto riguarda invece la fase di acquisto, bisognerà fare riferimento al quadro VF.

Ricordiamo che, prima che l’operazione venga fatta confluire nei registri, sarà necessario emettere un’autofattura o integrare la fattura del fornitore esterno.

Per quanto riguarda invece la procedura relativa ai fornitori comunitari, è opportuno anche tenere a mente che questi sono obbligati a emettere fattura a fronte di una prestazione di servizi o di una cessione dei beni entro il giorno 15 del mese successivo (laddove possibile). Ciò significa che per effettuare correttamente il reverse change con questo tipo di fornitore bisognerà attendere l’arrivo della fattura per poi integrarla con i dati che permettono l’individuazione della base imponibile e l’imposta dovuta, oppure con il motivo per cui l’imposta non può essere applicata all’operazione.

Una volta che la fattura è stata correttamente integrata potrà essere registrata con riferimento alla liquidazione Iva del mese di ricezione della fattura stessa. Bisognerà invece emettere autofattura soltanto se, entro due mesi dall’operazione, non sia stata ancora ricevuta la fattura dal fornitore.

L’autofattura dovrà essere inviata al sistema di interscambio esattamente come se si trattasse di una qualunque altra fattura attiva, con i dati che saranno richiesti dall’Agenzia delle Entrate: in sintesi, questo significa che a partire dal 1° luglio 2022 sarà prevista fatturazione elettronica per il reverse change interno (ossia realizzato tra soggetti economici nazionali) o esterno (ossia che prevedono una transazione economica tra un soggetto residente nel territorio dello Stato italiano e un soggetto estero).

Il file dovrà essere inviato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

La data dell’operazione da inserire dovrà invece ricadere nel mese in cui è stata ricevuta la fattura dal fornitore – andando a coincidere quindi con la data di registrazione dell’operazione – e il documento dovrà inoltre riportare un numero progressivo. Quest’ultimo dovrà essere incluso anche nell’integrazione del documento.

Precisiamo che tale cifra non dovrebbe mai essere uguale a quella utilizzata per le fatture emesse.

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