COVID-19: Sospensione delle attività commerciali e di vendita al dettaglio dal 12 Marzo 2020 al 25 Marzo 2020

Nella serata di mercoledì 11 marzo 2020 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19: l’obiettivo è quello di limitare gli spostamenti sull’intero territorio nazionale. Dal 12 marzo 2020 cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 e di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020.

Le nuove disposizioni si applicano all’intero territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione).

 

Le disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020

Sono sospese dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020:

  1.  le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentarie di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  2. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
  3. le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

 

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  1. a)  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attivitàche possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. b)  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previstidalla contrattazione collettiva;
  3. c)  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. d)  vengano assunti protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non fosse possibile rispettarela distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, venganoadottati strumenti di protezione individuale;
  5. e)  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fineforme di ammortizzatori sociali;
  6. f)  per le sole attività produttive, siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti econtingentato l’accesso agli spazi comuni.

 

Vengono, inoltre, favorite da parte del D.P.C.M. le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Le Pubbliche Amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della Legge n.81/2017 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
Negli allegati 1 e 2 al D.P.C.M. sono riportate le attività che possono rimanere aperte:

 

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Per qualsiasi attività che non rientra nelle casistiche di sospensione di cui ai punti 1), 2) o 3) e, pertanto, rimane aperta, deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Restano garantiti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Negli allegati 1 e 2 del decreto vengono dettagliate le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e le attività inerenti i servizi alla persona che, compatibilmente con le disposizioni previste, possono rimanere aperti.

 

ALLEGATO 1 al D.P.C.M. – “COMMERCIO AL DETTAGLIO”

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per letelecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codiciateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizispecializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

ALLEGATO 2 al D.P.C.M. – “SERVIZI PER LA PERSONA”

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Permangono ancora dubbi in relazione alle attività imprenditoriali quali edili, fabbri, idraulici, ecc. il cui lavoro può essere svolto sia presso la propria officina/laboratorio sia presso il cliente finale, sia con il supporto di operai sia autonomamente. Per tali soggetti, in assenza di una chiara regolamentazione nel decreto, pare di poter concludere che non vi siano obblighi di chiusura; ciò posto, in mancanza di chiarimenti ufficiali, deve applicarsi il buon senso e laddove l’attività non venga sospesa su iniziativa del titolare, si raccomanda il rispetto delle distanze di legge (1 metro) e l’attenzione agli spostamenti che devono sempre e solo avvenire per le motivazioni ammesse.

Per quanto riguarda le attività professionali, il decreto non evidenzia alcun obbligo di chiusura; ovviamente anche in questo caso valgono le prescrizioni sanitarie (in primis la distanza tra le persone) che riguardano anche le altre attività non bloccate.

N.B.

Entro la fine di questa settimana verrà emanato un decreto “fiscale” che sospenderà alcuni pagamenti in scadenza nei prossimi giorni. In data 10 marzo 2020 è stato emanato dall’ABI un comunicato stampa che consente già da oggi di sospendere o allungare i finanziamenti concessi fino al 31 gennaio 2020 (l’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 è disponibile al link:

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle- imprese/Accordo%20credito%202019/addendum%202020%20-%20def.pdf

La spett.le Clientela verrà tempestivamente aggiornata non appena usciranno chiarimenti più approfonditi.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
Dott. Comm. Fabio Circosta

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