Semplificati per cassa: focus e criticità al 31 dicembre

Semplificati per cassa: focus e criticità al 31 dicembre

A decorrere dal 2017 i soggetti in contabilità semplificata devono dichirare il reddito secondo un nuovo sistema definito “per cassa”. Bisogna effettuare una serie di riflessioni prima della chiusura dell’esercizio 2017; le modifiche normative impongono prima di tutto l’impatto delle stesse sui secondi acconti del 2017, dal momento che il reddito relativo al 2017 potrebbe essere in certi casi notevolmente ridotto.

IL REGIME SEMPLIFICATO PER CASSA

Quelle imprese che non apllicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi, percepiti nel perido d’imposta e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo.

I ricavi e i proventi formano il reddito d’impresa secondo il criterio di cassa. Tuttavia continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal Testo Unico.

Parliamo sia di componenti che partecipano alla determinazione del reddito “per competenza” (ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze), che ordinariamente “per cassa”(esempio interessi di mora).

Nella legge di bilancio 2017, la legge è intervenuta sulle modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle imprese minori, in cui valgono le medesime regole stabilite per l’IRPEF: il valore della produzione netta viene calcolato applicando le stesse regole previste per la determinazione dell’imposta sul reddito.

Gli adempimenti contabili delle imprese minori vanno gestiti nel 2017 in uno dei seguenti modi:

  • istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti
  • utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’IVA
  • utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA.

LE PERDITE

Le imprese minori nel primo anno in cui si applica il regime di cassa, possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell’esercizio (2016) secondo la competenza.

Coloro che hanno deciso di passare alla contabilità ordinaria si trovano a dover fare importanti considerazioni. Può accadere in caso di magazzini non particolarmente rilevanti (20/30.000 euro), ma con redditi dichiarati di modesta entità, l’imputazione delle rimanenze iniziali a costo nel 2017 porti a ridurre pesantemente il reddito.

Il riporto di queste perdite non è mai possibile poichè si applicano le disposizioni dell’obbligo utilizzo delle perdite maturate, in costanza di contabilità semplificata unicamente con redditi di qualsiasi natura prodotti dall’esercizio. Le “perdite” non utilizzabili in questa modalità sono perdute e non potranno più essere utilizzate a vantaggio dell’imprenditore.

Questo ha prodotto che in un primo momento ci sia poco concentrati sul reddito di questi soggetti, ma successivamente si è ragionato a limitare per tali soggetti le eccessive perdite maturate nel 2017. Nel 2018 il reddito sarà per lo più dipendente da un semplice meccanismo, ovvero fatture/corrispettivi registrati nel 2018 al netto di fatture d’acquisto registrare nel 2018.

Per poter capire meglio il panorama è utile fare un esempio:
REDDITO 2016: 15.000 euro
RIMANENZE FINALI 2016: 35.000 euro
PERDITA FISCALE 2017: 20.000 euro
Sulla base di questi dati è fondamentale capire se è possibile ridurre questa perdita nel 2017. La soluzione possibile è quella di attendere a registrare le fatture d’acquisto ricevute nel 2017 posticipando al 2018 la contabilità delle stesse. In questo modo una quota di costi verrebbe rimandata all’esercizio successivo 2018 riducendo la perdita del 2017.

I NUOVI LIMITI ALLA DETRAZIONE DELL’IVA

La legge di conversione del D.L 24 aprile 2017 anticipa i termini alla detrazione dell’IVA relativamente alle fatture emesse nel 2017. Tale condizione porta all’aggiornamento dell’art.25 del D.P.R. n.633/1972, dove viene modificato anche il termine entro cui le fatture d’acquisto devono essere annotate.

La situazione a confronto tra vecchia e nuova normativa vede questo scenario: prima del D.L. n.50/2017 diritto alla detrazione con la dichiarazione al secondo anno successi a quella in cui il diritto era sorto. Dopo il D.L. n.50/2017 diritto alla detrazione con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto era sorto.

Se il diritto alla detrazione sorge nel corso dell’anno 2017, potrà essere esercitato al massimo entro il prossimo 30 aprile 2018, ovvero il termine per la presentazione della dichiarazione IVA dell’anno 2017; per le fatture relative agli anni precedenti valgono le vecchie regole cioè 2 anni per esercitare il diritto di detrazione. Quindi tenendo conto di tale modifica normativa, la scelta di posticipare la registrazione di acquisti merci nel 2018 si lega alla nuova limitazione della detrazione IVA.

L’Agenzia delle Entrate riunitasi nel maggio 2017, ha così motivato tale limitazione:

  • armonizza le tempistiche della detrazione
  • crea una maggiore coerenza con il nuovo regime per cassa
  • è coerente con la normativa comunitaria

Importante è precisare che la possibilità di registrare le fatture datate 2017 nel 2018 non consente di far confluire l’IVA relativa alle fatture del 2017 nelle liquidazioni del 2018. Per questo tale IVA dovrà concorrere alle liquidazioni del 2017.

LE FATTURE DA EMETTERE

Problematica della stessa natura si verifica in caso di assenza di fatture da emettere al termine del 2017: pensiamo ad un agente di commercio che sulla base dei prospetti provvigionali si trovava (fino al 31 dicembre 2016) a dichiarare per competenze provvigioni maturate ma ancora non incassate.

Dal 2017 bisogna ricordare che la scrittura “fatture da emettere” non dovrà più essere redatta; mentre per evitare fenomeni di doppia imposizione esclusi esplicitamente dalla norma, il giroconto in apertura al 1° gennaio 2017 delle fatture da emettere rilevate nel 2016 va comunque predisposto a riduzione delle provvigioni imponibili fatturate nel 2017.

Difatti se l’agente, ipotizzando una costante di costi e fatturato, si troverà nel 2017 a vedere una riduzione del proprio reddito di un ammontare che potrebbe essere pari alle fatture da emettere rilevate nel 2016.

Su questi ricavi il contribuente ha gia pagato e non dovrà ripagare nel 2017, quindi ne deriva che in certi casi si potrebbe riflettere su una rideterminazione del secondo acconto da versare il 30 novembre 2017.

CONCLUSIONI

In conclusione è giusto affermare, che le modifiche normative citate precedentemente sia di redditi di IVA in riferimento ai semplificati per cassa sono in certi casi particolarmente rilevanti e occorre tenerne conto senza dubbio prima della chiusura del 2017, al fine sia di poter arginare danni quali lo spreco di perdite, sia il versamento di acconti di gran lunga eccdenti quelli dovuti sulla base di un calcolo previsionale che ad oggi si ritiene fondamentale su particolari posizioni.

Nel 2018 dal punto di vista delle imposte sarà di maggior peso e preoccupazione, perchè la cosiddetta semplificazione con eliminazione lascerà pochi margini al contribuente, che si troverà con ampia probabilità a dichiarare reddito di maggior consistenza senza, in alcuni casi, aver corrisposto alcun acconto.

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